Sanificazione condominio: chi paga?

Sanificazione condominio chi paga? Una domanda che tutti i condomini si pongono, e che spesso genera una differenza di vedute tale da scatenare liti tra gli inquilini dello stesso stabile. Facciamo un po’ di chiarezza, dunque, codice alla mano e armati di buon senso.

Sanificare il condominio, un accorgimento fondamentale

La sanificazione condominio è oggi più che mai una necessità impellente. L’epidemia in corso, e le evidenze scientifiche che suggeriscono il contatto con le superfici quale vettore del contagio, impongono una particolare attenzione al tema dell’igienizzazione.

Non che l’argomento non fosse anche in passato al centro delle discussioni dei condomini. Solo che, fino a pochi mesi fa, la questione riguardava quasi esclusivamente aspetti di tipo economico e di decoro. Il riferimento è alla pulizia della scala, dei pianerottoli, dei corrimano, dell’ascensore… Insomma, degli spazi comuni.

addetto sanificazione condominio

L’igiene degli spazi comuni rientrava, dunque, nel quadro più generale della divisione delle spese correnti, che infervora da sempre i condomini e arricchisce l’immaginario del “vivere insieme”. Se abiti in un condomio, avrai certamente presenziato a un’assemblea indetta per discutere dei costi eccessivi per la pulizia, piuttosto che per mettere all’indice un condomino moroso o, addirittura, per contrastare chi asseriva la possibilità di non pagare, basando le sue pretese su qualche cavillo giuridico.

Ebbene, oggi il contesto è cambiato, con la pulizia che è diventata uno strumento di sicurezza, a metà strada tra l’obbligo di legge, sacrosanta misura precauzionale e, per i più ansiosi, feticcio con funzione calmante. Al punto che non basta più la pulizia, ma si deve procedere con una vera e propria sanificazione, il cui scopo è liberare gli spazi comuni dalla presenza di batteri e virus.

Che la sanificazione, magari regolare, sia una necessità non ci può essere alcun dubbio. Eppure il quesito rimane: chi paga? Per rispondere alla domanda, e sgomberare il campo da pregiudizi e convinzioni errate, è bene fare riferimento a codici, sentenze e decreti.

Sanificazione condominio: un vuoto legislativo?

A giudicare dalla confusione che regna nelle assemblee, sembra proprio che ci sia un vuoto legislativo, che non si sappia bene cosa fare, quali obblighi vadano rispettati, quali pretese si possano avanzare nei confronti dei condomini e via discorrendo. Ebbene, la legge, a dispetto di quanto creda buona parte degli inquilini, è chiara.

Di fatto, esiste l’obbligo per tutti i condomini, e in riferimento agli spazi comuni, di prestare le cure dovute, nell’ordinario come nello straordinario. Tra le “cure” in questione, ovviamente, c’è anche la pulizia.

Le attività di pulizia e tutto ciò che ruota attorno sono soggette al meccanismo della maggioranza ordinaria. Ciò significa che qualsiasi decisione a riguardo deve essere presa con la maggioranza del 501 millesimi in prima convocazioni, e con la maggioranza dei 334 millesimi in seconda convocazione. Ovviamente, con l’espressione “decisioni a riguardo” ci riferiamo alla frequenza della pulizia, all’azienda cui affidare l’incarico etc.

Una volta che l’assemblea ha deliberato, come certamente già saprai, tutti i condomini sono obbligati a pagare nella misura che compete loro, ovvero in base ai millesimi di proprietà.

Di norma, le pulizie ordinarie si decidono una volta per tutte, stilando un apposito programma. L’amministratore poi inserirà le spese relativa all’interno dei preventivi, al momento di elaborare la quota di spese condominiali da comminare a ciascun inquilino.

Cosa accade se, invece, emerge la necessità di un intervento straordinario come appunto la sanificazione? Ebbene, il meccanismo è il medesimo: maggioranza 500+1 in prima convocazione e maggioranza 333+1 in seconda convocazione.

Tuttavia, l’amministratore può decidere di muoversi motu propriu, ovvero ordinare una sanificazione, informando ovviamente i condomini, e presentando successivamente il conto. A permetterglielo è l’articolo 1135, comma 2 del Codice Civile, che recita: “L’Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza…”.

Il carattere d’urgenza, tra l’altro, è sancito ufficialmente da alcune ordinanze comunali e regionali.

Sanificazione condominio, facciamo anche questo

Ebbene, noi di EdiliziAcrobatica offriamo anche questo genere di servizi: sanifichiamo ambienti, parti comuni etc.

Ci liberiamo della corda, ritorniamo con i piedi per terra e ci schieriamo ancora una volta a fianco dei clienti. Possiamo farlo in virtù della partnership con Activa S.C., importante azienda attiva nel segmento delle pulizie e delle sanificazioni.

A tal proposito, non ci limitiamo a rispettare le direttive dell’OMS e del Ministero della Salute, ma operiamo una attenta selezione dei prodotti detergenti e igienizzanti. Prodotti che neutralizzano qualsiasi pericolo scatenato dalla presenza di batteri e virus, con riguardo – ovviamente – al Covid-19.

Stiamo parlando del Deos Dis e del Gloss Hygenic SA, certificati rispettivamente dal Ministero della Sanità e dall’Unione Europea.

Questi prodotti, oltre a esercitare un’azione battericida e virucida ad ampio spettro, lasciano sulle superfici un buon profumo, frutto di uno spiccato effetto deodorante.

Dunque, se il tuo condominio sta per ordinare una sanificazione, proponi EdiliziAcrobatica. Ti offriamo un servizio degno di questo nome, rapido, efficace e rispettoso dell’esperienza abitativa.